Bisogna attestare la veridicità del viaggio d’affari e commerciale per ottenere l’esenzione

Ai fini di un normale funzionamento dell’economia ungherese dal 5 settembre le disposizioni del governo consentono, senza restrizioni, l’ingresso in Ungheria dall’estero per motivi d’affari. La posizione del governo riguardo alle modalità di applicazione dell’esenzione dalle restrizioni all’ingresso è riportata qui di seguito.

 

Il 4 settembre sono state pubblicate le modifiche nell’ambito delle quali sono state inserite regole speciali, tra l’altro, in materia di viaggi d’affari e commerciali, nelle disposizioni del decreto governativo 408/2020 del 30 agosto (di seguito: Decreto) sulle restrizioni dei viaggi nel periodo dell’emergenza epidemiologica.

Di conseguenza a partire dal 5 settembre 2020 coloro che intendono entrare in Ungheria per motivi d’affari o commerciali devono prendere in considerazione le regole incluse negli articoli 10/A e 10/B del Decreto. Il regolamento fa distinzione tra i cittadini ungheresi che rientrano in Ungheria ed i cittadini stranieri che intendono entrare in Ungheria e permette ad ambedue le categorie l’ingresso in Ungheria senza restrizioni qualora la veridicità del viaggio d’affari o commerciale venga attestata dall’interessato all’ingresso.

 

È richiesto un attestato per ottenere l’esenzione

In base alle disposizioni l’ingresso senza restrizioni è consentito sia ai cittadini ungheresi che a quelli stranieri a patto che i motivi d’affari o commerciali vengano attestati in modo soddifaciente. Inoltre il regolamento stabilisce anche che qualora all’ingresso emergano dubbi sull’autenticità dell’attestato, bisogna seguire la procedura generale, ossia l’esenzione dalle restrizioni all’ingresso non sarà applicata.

Siccome l’esenzione non si ottiene in modo automatico perché è soggetta a determinate condizioni, è importante che tali condizioni vengano pienamente soddisfatte dai viaggiatori.

 

Quali motivi sono considerati motivi d’affari o commerciali?

Per i viaggi per motivi d’affari o commerciali si pone la domanda: effettivamente cosa si intende per motivo d’affari o commerciale?

A tale proposito il Decreto non contiene regole precise, tuttavia altre norme danno disposizioni riguardo a questi concetti.

In base all’art. 3 comma 10 della legge CXVII del 1995 sull’imposta sui redditi delle persone fisiche(di seguito: legge SZJA) per viaggi d’affari o commercialisi intendono „i viaggi effettuati dalle persone fisiche, necessari per guadagnare un proprio reddito, per svolgere le proprie mansioni connesse alle attività del datore di lavoro – esclusi gli spostamenti dal proprio domicilio al luogo di lavoro, alla sede o allo stabilimento -, inclusi, in particolare, i viaggi necessari per lo svolgimento del lavoro presso un altro datore di lavoro nell’ambito di una trasferta o di un impiego diverso da quello incluso nel contratto di lavoro…”

Si legge, sempre nella legge SZJA, la definizione dell’attività economica secondo la quale per attività economica si intende qualsiasi attività di natura professionale ossia a carattere duraturo o regolare, purché tale attività abbia come obiettivo o risultato l’ottenimento di un corrispettivo e venga svolta in modo indipendente.

Non soltanto la legge SZJA bensì anche la legge CXXVII del 2007 sull’imposta sul valore aggiunto (di seguito: legge ÁFA) parla dell’attività economica. L’art. 6 comma 1 della legge ÁFA definisce l’attività economica similmente alla legge SZJA. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge ÁFA rientrano nell’ambito delle attività economiche le attività industriali, agricole e commerciali finalizzate in particolare alla produzione, alla distribuzione nonché le attività svolte dal prestatore di servizi, incluse le attività svolte dal libero professionista.

Considerate le definizioni di cui sopra nella valutazione del carattere d’affari o commerciale del viaggio è opportuno valutare se il viaggio avvenga nell’interesse delle attività svolte dall’impresa o da un’altra persona giuridica a scopo di lucro oppure sia legato ad esso.

 

È opportuno utilizzare il modello di cerificato pubblicato ufficialmente

Il Decreto non contiene disposizioni relative ai dettagli dell’emissione del certificato per il carattere d’affari o commerciale del viaggio, tuttavia coloro che viaggiano per lavoro e per altri motivi d’affari o commerciali (ad esempio partecipazione ad incontri d’affari, fiere commerciali, approvvigionamento di materie prime) dovrebbero chiedere ai propri datori di lavoro e/o all’impresa, alla persona giuridica nel cui interesse si effettua il viaggio di emettere un certificato prima ancora della partenza. Per poter rendere il documento idoneo ad attestare lo scopo del viaggio, ossia il carattere d’affari o commerciale, bisogna indicare il motivo (l’obiettivo) concreto del viaggio.

Nel caso di viaggi per motivi d’affari o commerciali ogni persona che viaggia e ogni società economica nonché ogni altra persona giuridica dovrebbe porre attenzione nel decidere se il viaggio – consideratone il carattere – sia effettuato davvero per motivi d’affari o commerciali e prestare particolare attenzione al certificato richiesto dal Decreto. Per facilitare il rilascio dell’attestato gli interessati possono scaricare il modello del certificato ufficiale SCARICABILE QUI; il modello del certificato sarà disponibile a breve anche sul sito police.hu.

 

Per le persone che transitano in Ungheria il decreto dispone quanto segue:

I cittadini stranieri che arrivano dall’estero possono entrare nel territorio dell’Ungheria qualora si sottopongano al momento dell’entrata ad un esame sanitario che non riveli il sospetto di contagio.

Ulteriore condizione dell’entrata è che il cittadino straniero che arriva dall’estero:

  1. a) possieda le condizioni previste dal codice di protezione dei confini Schengen,
  2. b) possa giustificare il motivo del viaggio e il paese di destinazione, nonché
  3. c) possa garantire il suo ingresso nel paese situatosi nel percorso del viaggio pianificato, ossia nel paese confinante con l’Ungheria per raggiungere il paese di destinazione.

Il capo della polizia ungherese pubblica sul sito ufficiale della polizia i valichi di frontiera che possono essere usati per l’entrata e l’uscita del viaggio di transito, il percorso del transito, le soste e il periodo di tempo a disposizione per lasciare l’Ungheria.

 

Norme dettagliate del transito:

Il cittadino non ungherese che arriva dall’estero, durante il suo transito nel territorio dell’Ungheria, può utilizzare esclusivamente il percorso stabilito dal capo della polizia ungherese e, salvo pochissime eccezioni, può fermarsi esclusivamente presso le aree di sosta stabilite dal capo della polizia ungherese solo per motivi strettamente necessari, in particolare per motivi tecnici o di salute. Le persone che transitano in Ungheria sono obbligate a lasciare il territorio ungherese secondo i tempi definiti dal capo della polizia ungherese e al massimo entro 24 ore.

Il cittadino non ungherese che arriva dall’estero per motivi di transito può interrompere il suo percorso e fermarsi – all’infuori delle determinate aree di sosta – esclusivamente per motivi tecnici che richiedono un intervento immediato oppure per un’emergenza sanitaria.

 

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